Gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti agricoli e zootecnici, alla luce degli ultimi interventi di riforma del Testo Unico Ambientale.
Dopo l’introduzione delle nuove modalità di trasmissione della quarta copia dei F.I.R. al produttore, è arrivata la Legge di conversione del Decreto cd. “Semplificazioni” che, da un lato ha abolito il SISTRI, dall’altro ha istituito il nuovo Registro elettronico nazionale, modificando così tutta la complessa disciplina della tracciabilità dei rifiuti.
Molto importanti anche le novità per le quali gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e alla compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti, possono essere effettuati in formato digitale.
Il Decreto cd. “S.C.I.A. due” provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, di comunicazione o Scia o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
E tra le attività economiche richiamate dal sopra citato Decreto, numerose sono quelle che riguardano le attività agricole. In particolare: locali di stallaggio, stalle di sosta, attività di allevamento.
Quale disciplina, anche alla luce del Testo Unico delle Leggi Sanitarie?
Quali in concreto le novità?
Quali gli adempimenti?
Quali le responsabilità?
L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei reflui oleari: la corretta applicazione della normativa di riferimento – tra Parte III del Testo Unico, recante le disposizioni sulla disciplina delle acque, e Parte IV, recante invece quelle sulla disciplina dei rifiuti - alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione.